ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO

in esclusiva per i professionisti “Partner di Jopla”
Polizza Collettiva n. ITBFIC28736
Contraente Jopla S.r.l.
Il presente documento riporta un estratto delle Condizioni di Assicurazione relative al prodotto
Jopla – Assicurazione Infortuni per Professionisti
a cui si rimanda per l’elenco completo delle garanzie, esclusioni e delimitazioni di copertura.


DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto, persona fisica, nell’interesse della quale è stipulato il contratto, titolare del diritto all’eventuale indennizzo,
che svolge una prestazione tramite la piattaforma di proprietà della Contraente.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili
Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all’importo del minimo di scoperto, sarà quest’ultimo a restare a carico dell’Assicurato. La franchigia si dice
“assoluta”, quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito. La franchigia si dice invece “Relativa” quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all’importo della franchigia, l’Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore
lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

CONDIZIONI SPECIFICHE

La copertura si intende operante per tutti gli infortuni subiti dall’Assicurato durante il periodo di svolgimento della propria prestazione lavorativa offerta tramite la Piattaforma Jopla, purché la prestazione venga richiesta ed effettuata durante il periodo assicurativo e il terzo ricevente la prestazione corrisponda il pagamento elettronico ai sensi di quanto stabilito dalla piattaforma.
L’Assicurazione è valida nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che il rischio di Infortunio in itinere è incluso nell’esercizio dell’attività professionale; pertanto anche gli Infortuni che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal Decreto Legislativo n° 38/2000 – art. 12, rientrano nell’ambito del rischio professionale.
Sono sempre esclusi gli infortuni subiti da persone che al momento dello svolgimento della prestazione, abbiano un’età inferiore
a 16 anni e superiore a 70 anni compiuti nonché le persone affette da alcoolismo e tossicodipendenza.
Si intendono inoltre sempre escluse le seguenti attività professionali

  • Istruttore di Canoa e Kayak;
  • Istruttore di Sci e Snowboard;
  • Guida Escursionistica;
  • Istruttore di Pugilato;
  • Istruttore di Equitazione;
  • Istruttore di Surf e Windsurf;
  • in relazione a tutte le attività lavorative di giardinaggio: i lavori che riguardano la cura degli alberi e taglio della legna

La garanzia si intende prestata:
• Per il caso di Morte da infortunio per un capitale, liquidabile ai beneficiari in parti uguali, pari ad € 20.000,00.
• Per il caso di Invalidità permanente da Infortunio per un capitale pari ad € 20.000,00 con esclusione di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale, con applicazione di una franchigia assoluta del 5% sull’invalidità accertata.
Avvertenza: gli indennizzi per Morte da Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio non sono cumulabili.
• Per le Spese Mediche effettivamente sostenute per la cura delle lesioni causate da un infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza di € 500,00, con l’applicazione di una franchigia assoluta di €100,00 per Sinistro.
• In caso di ricovero in un Istituto di Cura conseguente ad infortunio indennizzabile, l’Assicurato percepirà un’indennità diaria di € 25,00 per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 45 giorni consecutivi e nel caso di più eventi, entro la somma massima di € 1.125,00 per periodo di assicurazione, con l’applicazione di una franchigia temporale assoluta di 24 ore per ogni Sinistro.

Avvertenza: sono applicabili esclusioni e limiti di copertura. Per l’elenco completo delle esclusioni e delimitazioni si rimanda alle
Condizioni di Assicurazione fornite dalla Compagnia.

In caso di sinistro il Professionista dovrà provvedere ad inviare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dall’infortunio stesso o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e denuncia all’indirizzo chubb.denunce@chubb.com e per conoscenza a sinistrielementari@mansutti.it oppure via posta con raccomandata a.r. a: Chubb European Group, Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano e per conoscenza a Mansutti S.p.A. Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Set informativo di riferimento

Si intendono operanti esclusivamente le Condizioni Facoltative e Particolari esplicitamente acquistate e riportate sui Mod.
CHUBB_Jopla_Infortuni dei Professionisti_CDA_Versione Assicurato_v001

Have a nice Job!

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